1 Novembre 2016

Iva agevolata. I casi sono due.

 Caso 1. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

IVA al 10% per interventi realizzati sui seguenti immobili:

  • Unità immobiliari classificate a catasto come abitazioni, a prescindere del loro effettivo utilizzo.
  • Parti comuni di interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Si considera tale un fabbricato in cui più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad uso abitativo. In questo caso l'iva agevolata si applica anche in relazione alla quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell'intero edificio. Relativamente alle parti non comuni se l'intervento si riferisce al singolo appartamento si applicherà  aliquota iva pari al 10%. Invece se le opere interessano unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa (uffici, negozi ...) queste sconteranno l'aliquota iva ordinaria.  
  • Le pertinenze di fabbricati abitativi. L'iva agevolata si applica anche nel caso in cui l'intervento sia effettuato solo sulla pertinenza.

L'aliquota IVA al 10% si applica sulla manodopera e sui materiali e beni la cui fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Se l'appaltatore fornisce BENI di VALORE SIGNIFICATIVO, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi (vedi qui). (I BENI SIGNIFICATIVI sono: ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento, sanitari e rubinetteria, impianti di sicurezza)

Non si può applicare l'IVA agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che segue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali.

Caso 2. Lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.

IVA al 10% per tutti gli interventi di recupero edilizio sia per i fabbricati abitativi che per i fabbricati non abitativi.

L'aliquota IVA agevolata si applica:

  • sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera;
  • sulla fornitura dei cosiddetti beni finiti, cioè quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità ( ad esempio porte, sanitari, infissi, caldaie ecc...). L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue.

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loredana

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